| Riflessi internazionali del diritto dell’ambiente. |
| Monday 30 November 2009 | |
La venefica incidenza della condotta umana sul tessuto strutturale dell’ambiente è dato noto anche agli occhi dell’osservante più sprovveduto.
Tutte gli studi svolti da tutti i maggiori centri di analisi e di ricerca dimostrano infatti come il nostro sistema economico e produttivo sia sempre più in contrasto con i sistemi naturali.
La definizione proposta dal Rapporto Brundtland nel 1987 (“Our Common Future”), secondo cui la sostenibilità significa soddisfazione delle esigenze delle generazioni presenti senza danneggiamento di quelle delle generazioni future, evoca un concetto di sviluppo sostenibile riferito soprattutto alla necessità di soddisfare le esigenze del mondo povero, migliorandone le condizioni. La responsabilità riferite alle generazioni future sono stare formalizzate soprattutto dalla dichiarazione adottata dalla conferenza generale dell’Organizzazione dell’ONU per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Parigi, 12 novembre 1997). In questo documento oltre ad affermarsi la responsabilità delle generazioni presenti di “trasmettere alle generazioni future una Terra tale da non essere un giorno danneggiata irrimediabilmente per via dell’attività umana” utilizzando “in maniera ragionevole le risorse naturali”. In questo modo, quindi, si invitano le generazioni presenti ad agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare le qualità e l’integrità dell’ambiente a vegliare affinché le generazioni future non siano esposte agli inquinamenti che rischierebbero di mettere in pericolo la loro salute o l’esistenza stessa a preservare per le generazioni future le risorse naturali necessarie al mantenimento della vita umana e al suo sviluppo, nonché prima di realizzare qualsiasi progetto di rilievo. L’incidenza ricorrente tra uomo e ambiente, trova poi riscontro soprattutto nella giurisprudenza, che spesso ha ribadito l’incompatibilità tra salute e vita in un ambiente insalubre, essendo la protezione costituzionale del diritto d’ambiente collegata direttamente alla protezione costituzionale del diritto della salute come diritto alla propria integrità psico – fisica. Questo perché il diritto all’ambiente costituisce il fondamento dei diversi strumenti di cui nel tempo si è dotata la comunità internazionale. D’altra parte è proprio la questione della salvaguardia del diritto all’ambiente quale diritto fondamentale dell’uomo ad aver spinto la comunità mondiale a collaborare nella ricerca di tutela adeguati. Oltre l’Europa anche molte Costituzioni prevedono specifiche norme ricettive di questa tendenza: in Brasile la Costituzione del 1988 contempla addirittura un intero capitolo all’ambiente, mentre quella del Perù del 1993 prevede nel titolo III un capitolo dedicato all’ambiente e alle risorse naturali, sancendo la sovranità dello Stato circa la loro utilizzazione e la fissazione delle condizioni del loro impiego. Per ogni approfondimento sul tema contatattare lo STUDIO LEGALE P&S all’indirizzo mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo oppure Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo |